L’articolo 16 della Legge 240 del 2010 prevede il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) come requisito per la partecipazione ai concorsi nelle singole universitĂ per la qualifica di professore di I o II fascia. L’ASN è una procedura di valutazione non comparativa gestita direttamente dal Ministero attraverso le Commissioni nazionali di ognuno dei Settori concorsuali.
ASN 2023-2025: Bando candidati (DD n. 1796 del 27-10-2023)
Scadenza domande:
I quadrimestre: a decorrere dal giorno 2 novembre 2023 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 4 marzo 2024
II quadrimestre: a decorrere dal giorno 5 marzo 2024 entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 4 luglio 2024
III quadrimestre: a decorrere dal giorno 5 luglio 2024 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 5 novembre 2024
ASN 2023-2025: Bando commissari (DD n. 1211 del 28-7-2023) CHIUSO
Il termine di presentazione delle domande per aspiranti commissari è il 15 settembre 2023. Le nuove commissioni avranno una durata di diciotto mesi: la tornata 2023-2025, infatti, sarà una tornata “ponte”, attivata nelle more dell’adozione del decreto ministeriale che introdurrà i nuovi Gruppi Scientifico-Disciplinari (GSD). I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concluderanno entro il 30 aprile 2025.
Regolamento
ASN
Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione vengono avviate ogni due anni. Le domande dei candidati possono essere presentate durante tutto l’anno.
Il Ministro definisce criteri, parametri, indicatori di attivitĂ scientifica e relative modalitĂ di scelta (vedi Regolamento “Criteri e parametri”), valori-soglia (vedi “Valori-soglia”).
Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica piĂą selettivi di quelli previsti per i candidati all’abilitazione scientifica alla I fascia.
Nel caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, non si può presentare nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore nei dodici mesi successivi alla prima domanda.
In caso di conseguimento dell’abilitazione, non si può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
l. 240/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
DPR 95/2016, che modifica il DPR 222/2011
D.L. 126/2019, art. 5 comma 1
Regolamento
Criteri e Parametri
Il Regolamento Criteri e parametri definisce:
» i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate;
» il numero massimo di pubblicazioni presentabili ai fini della valutazione;
» l’elenco degli 11 titoli valutabili, il primo dei quali è l’impatto della produzione scientifica;
» gli indicatori di misurazione dell’impatto delle stesse, distinguendo tra settori bibliometrici e settori non bibliometrici nonché tra prima e seconda fascia.
stabilisce INOLTRE che la commissione:
» formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati (art. 3);
» sceglie almeno 6 titoli (oltre al primo) tra quelli valutabili in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia;
» attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che al contempo ottengono una valutazione positiva relativa all’impatto della produzione scientifica e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione.
Riferimenti normativi
DM 120/2016
Pubblicazioni e Titoli
Per ciascuna area disciplinare è stabilito un numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione.
La Commissione deve scegliere almeno sei titoli tra gli 11 elencati nel Regolamento “Criteri e parametri” .
Il candidato deve possedere almeno tre dei titoli scelti dalla Commissione nella seduta di insediamento, validi per l’intera durata dei lavori.
Il titolo “Impatto della produzione scientifica” deve comunque essere accertato per tutti i candidati.
I titoli e i relativi criteri di valutazione specifici per SSD per il bando 2021 sono pubblicati alla sul sito ASN.
Riferimenti normativi
AllEGATO 2 DD 1796/2023
aLLEGATO A DM 120/2016
SC-SSD
Valori-soglia
Le soglie sono distinte per fascia e settore concorsuale (SC).
In alcuni SC vi sono valori-soglia differenziati per settore scientifico disciplinare (SSD).
L’SSD FIS/01 ha valori-soglia differenti per numero medio coautori (<500, tra 501 e 1200, >1201).
Gli indicatori sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande (art.4).
Riferimenti normativi
Tabella 1 DM 589/2018
SC bibliometrici
Indicatori di impatto
1. Numero di articoli su riviste presenti su Scopus e/o WoS nei dieci anni (prima fascia e commissari) e cinque anni (seconda fascia) precedenti*.
2. Numero di citazioni ricevute dalle pubblicazioni indicizzate da Scopus o da WoS nei quindici anni (prima fascia e commissari) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, nessuna tipologia esclusa.
3. Indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni di cui al punto b).
* limitatamente alle tipologie Scopus article, article in press, review, letter, note, short survey e alle tipologie WoS article, letter, note, review.
RIFERIMENTI NORMATIVI
DM 589/2018, art. 4
SC non bibliometrici
Indicatori di impatto
1. Numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni (prima fascia e commissari) e cinque anni (seconda fascia) precedenti.
2. Numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni (prima fascia e commissari) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.
3. Numero di libri a uno o piĂą autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni (prima fascia e commissari) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.
per riviste scientifiche devono intendersi quelle di cui agli elenchi aggiornati e pubblicati da Anvur.
per riviste di classe A devono intendersi quelle di cui agli elenchi aggiornati e pubblicati da Anvur
per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno
Per libro deve intendersi: monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazioni di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro. Sono escluse le curatele.
RIFERIMENTI NORMATIVI
DM 589/2018, art. 4